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From: tactical
Date: Wed, 28 Nov 2001 16:04:02 +0100
Subject: [tacticalmedialist]TAR non e' aborto
 





>To: badgirlz-list@inventati.org
>From: pussycat <pussycat@bastardi.net>
>Subject: [Badgirlz-list] TAR non e' aborto
>Date: Fri, 23 Nov 2001 11:30:13 +0100
>
>ciao a tutte/i
>
>questo l'ho trovato sul sito di repubblica
>
>http://www.repubblica.it/online/politica/giornodopo2/tar/tar.html
>
>mi sembrava interessante visto che poco tempo fa in lista si era fatta 
>una  discussione sulla pillola del giorno dopo.
>
>salutoni
>pUsSy c(A)t
>
>-------------------------------------------
>
>  ROMA - Prendere la cosiddetta "pillola del giorno dopo" non significa 
> abortire. E' questo il senso della sentenza emessa dal Tar del Lazio che 
> ha così respinto il ricorso presentato dal Movimento per la vita e dal 
> Forum delle associazioni familiari contro il decreto del ministero della 
> Salute, firmato nel settembre 2000 dall'allora ministro Umberto Veronesi, 
> che ha autorizzato la commercializzazione del farmaco. "Il decreto - si 
> legge nella sentenza del Tar del lazio - non contrasta con la legge n. 
> 194/1978 (la legge sull'aborto, ndr), poiché il farmaco autorizzato 
> agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all'innesto 
> dell'ovulo fecondato nell'utero materno". La pillola "del giorno dopo", 
> insomma, è un contraccettivo a tutti gli effetti e non un metodo abortivo 
> poiché agisce prima che l'ovulo fecondato si innesti nell'utero.
>
>Le due associazioni che hanno fatto ricorso al Tar del Lazio avevano 
>sostenuto che gli effetti terapeutici della pillola, impedendo lo sviluppo 
>del concepito, contrastano con il diritto all'esistenza della vita umana 
>sin dalla fecondazione. In altre parole che il farmaco ("Norlevo") avrebbe 
>effetti sostanzialmente abortivi. Una tesi contestata dal Codacons, 
>costituitosi nel giudizio per difendere la libertà di scelta della donna.
>
>"La legge 194, nel regolamentare i casi di interruzione volontaria della 
>gravidanza - si legge nelle motivazioni dei giudici amministrativi - non 
>enuncia una puntuale nozione clinica dell'inizio della gravidanza, e cioè 
>se tale momento coincida con la fecondazione dell'ovulo, ovvero con il suo 
>annidamento nell'utero materno, evento che si verifica in un lasso 
>temporale di circa sei giorni dalla fecondazione."
>
>Esaminata la 194, il Tar ha concluso che la legge indica quale aborto 
>"quello che interviene in una fase successiva all'annidamento dell'ovulo 
>nell'utero materno". Una conclusione che, hanno proseguito i giudici 
>amministrativi, "è avvalorata dall'articolo 8 della legge, che in 
>dettaglio prende in considerazione le modalità interruttive della 
>gravidanza e ne impone l'effettuazione con l'intervento di un medico 
>specialista ed all'interno di strutture ospedaliere o in case di cura 
>autorizzate, circostanze non peculiari alle metodiche anticoncezionali i 
>cui effetti si esplicano in una fase anteriore all'annidamento dell'ovulo".
>
>(22 novembre 2001)
>
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